Casella di testo: NESSO DI CAUSALITA’

L'articolo 40 C.P. indica chiaramente: 

" Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo."

Tale concetto è quindi fondamentale nell'attribuzione di eventuali responsabilità anche in ambito medico.

Perchè si possa configurare una colpa professionale occorre quindi che questa sia obiettivabile dimostrando l'esistenza del cosiddetto “nesso di causalità” ovvero di un esistente rapporto causale tra un comportamento di imperizia, imprudenza e/o negligenza, configuratosi nell'operato del medico, ed il danno lamentato dal paziente.

Un’alterazione psico-fisica non dovuta ad errore medico e cioè verificatasi nonostante non siano ravvisabili, in relazione di causalità, comportamenti di imperizia, imprudenza e/o negligenza nell’operato del medico, costituisce in genere un danno non risarcibile ovvero una complicanza.

L’assenza di lesioni e quindi l’assenza di danno, nonostante comportamenti di imperizia, imprudenza e/o negligenza nell’operato del medico, non costituisce in genere diritto al risarcimento.

Per quanto riguarda eventuale concorso di cause, riporto l’articolo 41C.P. - Concorso di cause.

“ Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

Dott. Viviano Maurizio Palombo

STUDIO ODONTOIATRICO E ORTODONTICO Dott. Viviano MauriziO Palombo

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