Casella di testo: LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

Affidarsi alle cure di un sanitario, abilitato dallo Stato e regolarmente iscritto al proprio Albo professionale, significa stipulare un contratto ed acquisire il diritto ad ottenere le qualificate prestazioni stabilite a fronte del loro pagamento. 
Quando queste non vengono correttamente svolte si può configurare una responsabilità professionale che è essenzialmente di due tipi: una generica extracontrattuale (o aquiliana) e l'altra di tipo specifico contrattuale.

La responsabilità extracontrattuale si ispira al fatto che l’agente, in questo caso il professionista, indipendentemente dall’adempimento al progetto terapeutico preventivato al paziente, è comunque responsabile di qualunque ingiusto danno alla persona che possa verificarsi per colpa o dolo, se in relazione di causalità con il proprio operato [art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”].

La responsabilità contrattuale è invece strettamente legata al tipo di prestazione pattuita contrattualmente tra  medico e paziente e si configura quando l'opera non risulta effettuata con la dovuta diligenza. [art. 1176 c.c.
Diligenza nell'adempimento “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”] [art. 2236 c.c. Responsabilità del prestatore di opera. “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”].
Spesso i due tipi di responsabilità coesistono.

Va inoltre precisato che le prestazioni odontostomatologiche non comportano sempre una “obbligazione di risultati” ma spesso solo una “obbligazione di mezzi”, proprio per l’esistenza di possibili rischi impliciti nell’atto medico e quindi di possibili complicanze.
In questi casi (obbligazione di mezzi) la responsabilità dell'operatore è in genere legata solo al suo eventuale agire con imperizia, imprudenza e/o negligenza in relazione di causalità con il supposto danno, e non strettamente al conseguimento o meno di un preciso risultato. 

In campo odontoiatrico ritengo rientranti in quest’ambito le terapie in cui il risultato dipende anche dalla risposta biologica del paziente e non solo dalla dovuta diligenza dell’operato del medico, come ad esempio: 
in implantologia, in relazione al processo biologico di osteointegrazione ossea ed al suo mantenimento nel tempo;
in chirurgia parodontale, in relazione al processo di rigenerazione ossea con innesti di osso, con l’uso di membrane o con l’utilizzo di amelogenine;
in ortodonzia, nel corso di terapie per il controllo di forze sfavorevoli in fase di crescita, come ad esempio nelle gravi ipo o ipermandibolie in cui, nonostante la corretta cura, non si può escludere una terapia chirurgica post ortodontica;
in endodonzia, in cui pur con una corretta terapia (nei limiti possibili imposti dall’anatomia dell’endodonto) non si possono escludere fallimenti del processo di apecificazione (corrispondente all’obiettivo terapeutico).

Viceversa, quando non vi sono imprevisti o rischi biologici peraltro in genere valutabili ad inizio cura, l'obbligazione può concretizzarsi necessariamente col risultato.
Ad esempio in ambito odontoiatrico l’obbligazione di risultato sussiste, a mio parere, nell’ottenimento di margini precisi di una corona protesica rispetto al moncone dentale, pena l’infiltrazione di alimenti e la putrefazione del moncone stesso, o nella corretta chiusura dei margini di un’otturazione dentale. 
Dott. Viviano Maurizio Palombo

STUDIO ODONTOIATRICO E ORTODONTICO Dott. Viviano MauriziO Palombo

Via Lorenteggio, 24 - 20146 Milano Tel. 02.48955176 — Fax 02.48955176

Odontoiatria e Protesi Dentale - Ortodonzia Self Ligating passiva - Medicina Legale Odontostomatologica